lun 30 dic, 2013
Con Ordinanza n° 33/2013 il sindaco Di Bari dispone quanto segue:
- È vietato l’uso in luogo pubblico o aperto al pubblico, di prodotti pirotecnici, anche se di libera vendita, arrecando molestia o disturbo, ovvero causando situazioni di disagio, e/o di pericolo e/o di danno alle persone, agli animali e alle cose.
- Ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di € 50,00 (cinquanta/00).
- All’accertamento della violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante sequestro cautelare degli stessi, ai sensi degli art. 13 e 20 della Legge n. 689/81.
- Qualora il fatto accertato gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile sarà deferito alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi art. 347 Codice procedura penale.
- La suddetta ordinanza ha valore dal 27 dicembre 2013 a tutto il 6 gennaio 2014.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento