Con determinazione dirigenziale n. 1568 del 11/07/2024 è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l'annualità 2022.
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate esclusivamente mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) accedendo da apposito FORM raggiungibile dal link https://servizi-fasano.nuvolapalitalsoft.it/, a partire dal giorno 12 luglio 2024 ed entro le ore 23.59 del giorno 11 agosto 2024.
REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I richiedenti, al momento della presentazione della domanda, pena l’esclusione, devono possedere i seguenti requisiti generali:
a) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2022 non superiore all'importo di Euro 13.633,10 (pari a due pensioni minime INPS);
Oppure
b) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2022 (il reddito di riferimento è quello definito dall’art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni), non superiore all'importo di Euro 15.250,00, come stabilito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 735 del 25/05/2016, pubbl. BURP n. 67 del 13/06/2016;
Inoltre:
c) Cittadinanza italiana;
d) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D. Lgs. n.30 del 06/02/2007;
e) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di valido dal 2022 ad oggi;
f) Residenza nel Comune di Fasano nell’immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
g) Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell’anno 2022, regolarmente registrato , per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n. 3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale o separato/divorziato (residente in Puglia da almeno 5 anni, con disponibilità reddituale, determinata da pronuncia del Giudice, inferiore al doppio dell’importo di assegno sociale e con assegnazione della casa e assegno di mantenimento al coniuge, con figli minori o non autosufficienti a carico; viene invece escluso se è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona);
h) L’abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi del 05/03/1999, art. 1, e del 30/12/2002, art. 1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato, manca o non funziona il riscaldamento, manca o non funziona l’autoclave, manca l’ascensore se l’appartamento è dal terzo piano in su;
i) Il Richiedente non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello-sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;
j) Nessun componente del nucleo familiare relativamente all’anno 2022 abbia titolarità dell’assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi ex IACP, case parcheggio, etc.);
k) Nessun componente del nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all’art. 3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla “nuda proprietà”;
l) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti per l’anno 2022, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98;
SARÀ INOLTRE MOTIVO DI ESCLUSIONE:
·L'incompletezza della domanda di partecipazione;
·La mancata apposizione della firma del richiedente;