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Aliquote e delibere

 

IMU ANNO 2018

La legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 42) ha stabilito che per l’anno in corso è sospesa l’efficacia delle deliberazioni di comuni e regioni che prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori delle aliquote già deliberate per il 2015. La norma, cosiddetta blocca tributi, impone pertanto agli enti impositori di non approvare aumenti tariffari per il 2018.

 

TARIFFE VIGENTI ANNO 2018

- Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9):4,00 per mille

- Immobili posseduti da soggetti AIRE:4,60 per mille

- Immobili non produttivi di reddito fondiario:7,60 per mille

- Immobili soggetti IRES:7,60 per mille

- Fabbricati di proprietà di imprese costruttrici:7,60 per mille

- Fabbricati categoria D:7,60 per mille

- Immobili locati:7,60 per mille

- Aliquota base per tutte le fattispecie diverse dalle precedenti:10,60 per mille.

 

**IMU SUI TERRENI AGRICOLI

Sono esenti i terreni ubicati nell’elenco dei Comuni, incluso il Comune di Fasano, contenuto nella circolare 9 del 1993. Sono inoltre esenti i terreni posseduti e

condotti da imprenditori agricoli indipendentemente da dove siano ubicati. Sono esenti i terreni a immutabile destinazione agrosilvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

 

ESENZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO D’USO

È prevista una riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale. Sono esclusi dalla riduzione gli immobili classificati in A1, A8 e A9. Per accedere al beneficio della parziale riduzione del pagamento Imu, il contratto deve essere registrato, il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere nel comune dove è localizzato l’immobile
concesso in comodato. Il beneficio fiscale si applica anche nel caso in cui il comodante possieda un altro immobile non di lusso nello stesso comune che venga

da lui destinato ad abitazione principale.

 

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per espressa disposizione della legge di stabilità 2016, sin dalla prima rata si applica la riduzione del 25% dell’IMU. Entro il 16 giugno, il contribuente dovrà versare il 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota IMU stabilita dal Comune per il 2015 e ridotta del 25%


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 Delibera di C.C. n°34 del 30.07.2015

- Fissazione aliquote e detrazioni IMU anno 2015

 

Delibera di C.C. n°33 del 30.07.2015
- Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria

 

Delibera di G.C. n°50 del 01.03.2018

- Determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), ai sensi dell’art. 59, co. 1), lett. g), D. Lgs. N. 446/1997 

- Valore venale aree fabbricabili-riduzioni

- Allegato valore venale aree fabbricabili

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