Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

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La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) verrà utilizzata per gli interventi per cui non servono SCIA o Permesso di costruire e per i casi in cui non si tratta di attività di edilizia libera.

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A chi è rivolto

Cittadino/Imprese.

Chi può presentare

Tecnici delegati.
 

Descrizione

La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) verrà utilizzata per gli interventi per cui non servono SCIA o Permesso di costruire e per i casi in cui non si tratta di attività di edilizia libera. Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (articolo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
  • 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  • 2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
  • 3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
  • 4. Le regioni a statuto ordinario:
  1. a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
  2. b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.
  • 5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Come fare

Presentazione istanza (modulistica disponibile sul portale SUET) da parte del tecnico delegato.

Cosa serve

Compilare l'istanza secondo le indicazioni e la modulistica presente nello sportello SUET.

Cosa si ottiene

Validazione dell'istanza mediante riscontro scritto avente valore di presa d'atto.

Tempi e scadenze

Validazione entro 30 gg, salvo interruzione dei termini a seguito di richieste integrative e sempre condizionata all'ottenimento di eventuali ulteriori pareri.

Quanto costa

Pagamento tramite il sistema PagoPA dei diritti di istruttoria pari a  euro 100,00, e gli oneri concessori variabili in relazione all'intervento da effettuare.

Procedure collegate all'esito

Il tecnico delegato può visionare online la validazione dell'istanza sull'applicativo del Suet.

Accedi al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

5 - Urbanistica

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Comune di Fasano (BR).

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Pagina aggiornata il Mar 27 Gennaio, 2026 3:22 pm