Parere Tecnico Delegato - PAI

Servizio attivo

Esercizio della delega di funzioni ai comuni previsto dall'art. 4 della legge regionale n.19 del 19 luglio 2013.

Accedi al servizio online

A chi è rivolto

Cittadino/Imprese.

Chi può presentare

Tecnici delegati presentando apposita procura.

Descrizione

Esercizio della delega di funzioni ai comuni previsto dall'art. 4 della legge regionale n.19 del 19 luglio 2013, in deroga all'art. 8, comma 1, lettera l) della l.r. 19/2002, per l'espressione del Parere Tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 e ai commi 4 e 5 dell'articolo 11 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

Il Parere Tecnico di Compatibilità al PAI delegato ai Comuni è disciplinato dall’art. 4 della Legge Regionale n.19 del 19/07/2013, che stabilisce che, in deroga all’articolo 8, comma 1, lettera l), della l.r. 19/2002, per il territorio regionale della Puglia, l’espressione del parere tecnico previsto ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 e ai commi 4 e 5 dell’articolo 11 delle Norme Tecniche d’Attuazione del Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottate con deliberazione del Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia (AdB) 30/2005, n. 39, è attribuita alla competenza degli uffici tecnici comunali, limitatamente agli interventi di cui: - al comma 6 dell’articolo 6; 
  • al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 7; 
  • al comma 1, lettere e), f), g), h), i), dell’articolo 8; 
  • al comma 1 dell’articolo 9; 
  • al comma 1, lettere d), e), f,) dell’articolo 13; 
  • al comma 1, lettera a), dell’articolo 14;
  • al comma 1 dell’articolo 15, 
salvo che il Comune interessato non richieda l’adempimento alla stessa AdB, allegando all’istanza adeguata motivazione.

Come fare

Presentazione dell'istanza secondo la modulistica disponibile sul portale SUET da parte del tecnico delegato.

Cosa serve

Compilare l'istanza secondo le indicazioni e la modulistica presente nello sportello SUET allegando altresì:
•    Relazione tecnica descrittiva delle opere oggetto di parere;
•    Inquadramento dell’intervento su cartografia P.A.I. in scala 1:2000 e scala 1:200;
•    Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto;
•    Studio di compatibilità idrologica ed idraulica (per gli interventi previsti agli artt. 6-7-8-9 delle NTA del P.A.I.);
•    Studio di compatibilità geologica e geotecnica (per gli interventi previsti agli artt. 13-14-15 delle NTA del P.A.I);
•    Elencazione di eventuali precedenti pareri/autorizzazioni e titoli che legittimano l’immobile oggetto di interventi.

Cosa si ottiene

Parere Tecnico di Compatibilità al PAI delegato ai comuni.

Tempi e scadenze

Validazione entro 30 gg, salvo interruzione dei termini a seguito di richieste integrative.

Quanto costa

Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria, pari ad €. 100.00, per l’istruttoria della domanda, da effettuarsi sul Portale PagoPa.

Procedure collegate all'esito

Il Parere Tecnico di compatibilità al PAI è un parere endoprocedimentale che viene notificato direttamente al RUP della pratica Edilizia dal Responsabile del Parere Tecnico.

Accedi al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Urbanistica - Sviluppo del Territorio

via Luigi Liuzzi snc, 72015 Fasano

PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Ulteriori informazioni

Vincoli

Per gli interventi che non rientrano fra gli interventi delegati ai comuni ,ai sensi della Legge regionale n. 19 del 19 luglio 2013, il RUP della Pratica Edilizia attiva la richiesta di Parere alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Copertura geografica

Comune di Fasano (BR).

Contatti

Urbanistica - Sviluppo del Territorio

via Luigi Liuzzi snc, 72015 Fasano

PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it

Unità organizzativa responsabile

Urbanistica - Sviluppo del Territorio

via Luigi Liuzzi snc, 72015 Fasano

PEC: comunefasano@pec.rupar.puglia.it