Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

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Data:

27 Giugno 26

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Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, con conseguente stato di allertamento delle strutture operative del servizio antincendio boschivo regionale (A.I.B.), fatta salva la possibilità di estensione temporale in funzione dell’andamento meteo-climatico.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell’evento.

In tutte le aree regionali a rischio di incendio boschivo e/o ad esse immediatamente adiacenti è tassativamente vietato:
  1. accendere fuochi di ogni genere;
  2. far brillare mine o usare esplosivi;
  3. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
  4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  5. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
  6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  8. sostare con mezzi motorizzati nelle aree boscate al di fuori delle strade asfaltate o brecciate, nonché sostare su superfici coperte da erba secca, o altra vegetazione facilmente infiammabile, al fine di prevenire il rischio di innesco di incendi;
  9. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  10. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni del presente Decreto si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  • per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall’art. 3 è punita a norma dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353/2000, con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
  • per la violazione dei divieti e delle prescrizioni previsti dall’ art. 4 si applicano le sanzioni previste dall’art. 12 della L. R. n. 38 del 2016.

Alla presente è allegato il Decreto del Presidente della Giunta regionale. 

Per approfondire, si invita a visionare la sezione dedicata al Servizio di Protezione Civile su questo sito.

A cura di

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