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Associazioni di Promozione sociale

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
Sono considerate di rilievo regionale le associazioni di promozione sociale che siano già iscritte nel registro nazionale e abbiano una o più articolazioni territoriali sul territorio regionale, nonché le associazioni che abbiano articolazioni territoriali e svolgano attività in modo continuativo in almeno due province della regione.
Con Determinazione Dirigenziale n. 530 del 21.12.2007, in attuazione dell’articolo 3 della regionale n. 39/2007, è stato istituito, presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione Puglia, il Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale.
L’iscrizione nel registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire di benefici previsti dalle leggi nazionali e regionali.

Iter per l’iscrizione nel Registro Regionale
:
- Per le associazioni operanti solo su territorio regionale è necessario presentare istanza al Comune.
- Per le articolazioni regionali e locali di associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale l’istanza deve essere presentata direttamente alla Regione Puglia
- Le domande di iscrizione al registro devono essere redatte in carta semplice dal legale rappresentante dell’associazione corredata della seguente documentazione:

  • Atto costitutivo
  • Statuto
  • Relazione sulle attività prevalenti dell’associazione ed eventuale ultimo rendiconto consuntivo approvato
  • Elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative con l’indicazione dell’indirizzo presso cui è depositato l’elenco nominativo e il numero di codice fiscale dell’associazione
  • Documento rilasciato dalla direzione nazionale, per le associazioni a carattere nazionale operanti con proprie articolazioni sul territorio regionale, con l’indicazione della data di avvenuta iscrizione

Il Comune accerta il possesso dei requisiti richiesti con formale provvedimento, da adottare co determina dirigenziale o del responsabile del servizio entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, e lo trasmette alla Regione Puglia entro i successivi dieci giorni.

Riferimenti normativi:
- Legge n. 383 del7 dicembre 2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.
- Legge Regionale n. 39 del 18 dicembre 2007 “Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000 n. 383.