15 apr 2024
Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un altro elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, che può essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica, come stabilisce l’art. 55 del D.P.R. n. 361/1957 modificato dalla Legge 5 febbraio 2003, n. 17.