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Autocertificazioni

L’autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000) (dichiarazione sostitutiva di certificazione) consiste in una dichiarazione in carta semplice firmata dall'interessato che sostituisce i certificati anagrafici da presentarsi alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio (ENEL, GAS ecc.)

Le dichiarazioni d’autocertificazione non sono soggette né all'autentica della firma né all'imposta di bollo e la responsabilità dell'atto è a carico del dichiarante.
L'autodichiarazione può essere anche inviata via posta o fax, o consegnata da un'altra persona.

L'autocertificazione è definitiva e ha la stessa validità del certificato e dell'atto che sostituisce.
La Pubblica Amministrazione deve accettare l'autocertificazione, il rifiuto costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione
L'art. 46 del T.U. D.P.R. n. 445/2000 prevede i seguenti casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Quando l'autocertificazione non è ammessa
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

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