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Principi generali applicabili agli interventi finanziati dal PNRR

 

Nello specifico del PNRR, le Amministrazioni sono chiamate a rispettare alcuni principi per garantire la piena e immediata compatibilità degli elementi amministrativi connessi alla selezione dei progetti con il quadro normativo di riferimento del Piano.

I dispositivi amministrativi volti all’individuazione/selezione dei singoli interventi da finanziare sul PNRR devono prevedere il rispetto di principi e obblighi, tra cui:

  • Principio del non arrecare danno significativo c.d. Do No Significant Harm (DNSH)

 

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Secondo il principio DNSH nessuna misura finanziata dagli avvisi PNRR deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici.

La guida operativa DNSH fornisce alle Amministrazioni un supporto e un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

 

Pubblicata nella sua prima versione a dicembre 2021, la Guida viene riproposta in versione aggiornata, dapprima, con la circolare MEF-RGS n.33 del 13.10.2022 e, da ultimo, dalla Circolare MEF del 14/05/2024 n. 22.

 

  • Pari opportunità di genere e generazionale

 

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Tra i principi trasversali previsti nel PNRR, oltre al principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata (tagging), risultano di particolare rilievo il principio di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

 

Per l’Italia il programma Next Generation EU non rappresenta solo l’occasione per realizzare una piena transizione ecologica e digitale, ma anche per recuperare i ritardi storici che penalizzano storicamente il Paese e che riguardano le persone con disabilità, i giovani, le donne e il Sud.

 

Per essere efficace, strutturale e in linea con gli obiettivi del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, la ripresa dell’Italia deve dare pari opportunità a tutti i cittadini, soprattutto quelli che non esprimono oggi pienamente il loro potenziale.

 

La persistenza di disuguaglianze di genere, così come l’assenza di pari opportunità a prescindere da provenienza, religione, disabilità, età o orientamento sessuale, non è infatti solo un problema individuale, ma è un ostacolo significativo alla crescita economica.

Per questo motivo le 6 missioni del PNRR condividono priorità trasversali, relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali:

  • le politiche per i giovani;
  • l’infanzia;
  • le politiche per le donne;
  • ridurre il divario di cittadinanza

 

Per tali ragioni, il Piano nazionale di ripresa e resilienza  prevede che nei “bandi di gara saranno indicati, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità. I criteri saranno definiti tenendo conto fra l’altro degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026 e dei corrispondenti indicatori settoriali europei”.

 

L’art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, in attuazione dei predetti principi, contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipulazione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risore previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e dal PNRR.

 

Al fine di perseguire dette finalità, il comma 8 del richiamato art. 47 ha affidato a specifiche linee guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021,  la definizione di orientamenti in ordine alle modalità e ai criteri applicativi delle disposizioni di cui allo stesso articolo.

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