Nello specifico del PNRR, le Amministrazioni sono chiamate a rispettare alcuni principi per garantire la piena e immediata compatibilità degli elementi amministrativi connessi alla selezione dei progetti con il quadro normativo di riferimento del Piano.
I dispositivi amministrativi volti all’individuazione/selezione dei singoli interventi da finanziare sul PNRR devono prevedere il rispetto di principi e obblighi, tra cui:
Secondo il principio DNSH nessuna misura finanziata dagli avvisi PNRR deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.
Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici.
La Guida operativa DNSH fornisce alle Amministrazioni un supporto e un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.
Pubblicata nella sua prima versione a dicembre 2021, la Guida viene riproposta in versione aggiornata con la circolare MEF-RGS n.33 del 13.10.2022, insieme a due documenti, quali la nota di sintesi delle principali modifiche della versione di Ottobre 2022 e la sintesi tabellare delle modifiche alla mappatura che illustrano nel dettaglio le modifiche apportate anche con riferimento alla mappatura che mette in relazione le misure del PNRR con le schede tecniche ad esse associate.
Tra i principi trasversali previsti nel PNRR, oltre al principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata (tagging), risultano di particolare rilievo il principio di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.
Per l’Italia il programma Next Generation EU non rappresenta solo l’occasione per realizzare una piena transizione ecologica e digitale, ma anche per recuperare i ritardi storici che penalizzano storicamente il Paese e che riguardano le persone con disabilità, i giovani, le donne e il Sud.
Per essere efficace, strutturale e in linea con gli obiettivi del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, la ripresa dell’Italia deve dare pari opportunità a tutti i cittadini, soprattutto quelli che non esprimono oggi pienamente il loro potenziale.
La persistenza di disuguaglianze di genere, così come l’assenza di pari opportunità a prescindere da provenienza, religione, disabilità, età o orientamento sessuale, non è infatti solo un problema individuale, ma è un ostacolo significativo alla crescita economica.
Per questo motivo le 6 missioni del PNRR condividono priorità trasversali, relative alle pari opportunità generazionali, di genere e territoriali:
Per tali ragioni, il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede che nei “bandi di gara saranno indicati, come requisiti necessari e, in aggiunta, premiali dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità. I criteri saranno definiti tenendo conto fra l’altro degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026 e dei corrispondenti indicatori settoriali europei”.
L’art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, in attuazione dei predetti principi, contiene disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipulazione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risore previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e dal PNRR.
Al fine di perseguire dette finalità, il comma 8 del richiamato art. 47 ha affidato a specifiche linee guida approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, la definizione di orientamenti in ordine alle modalità e ai criteri applicativi delle disposizioni di cui allo stesso articolo.