Con riferimento all'incontro pubblico tenutosi martedì 4 ottobre presso il Laboratorio Urbano CiaiaLab di Fasano, si evidenzia il contributo dell'Avvocatura comunale relativo all'argomento "Legge sul piano casa della Regione Puglia e relativa applicazione nelle zone agricole"; nello specifico, si segnala la sentenza TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 160 del 31 gennaio 2022. Trattasi di pronuncia giurisdizionale innovativa e di particolare interesse: Sono stati affermati alcuni importanti principi sui criteri applicativi della legge regionale sul piano casa valevoli per l’intero territorio della Regione Puglia sono stati affermati dal Tar Lecce con una sentenza pubblicata nei giorni scorsi (n. 160 del 31-1-2022, Pres. Pasca Rel. Cappadonia). I giudici amministrativi, accogliendo il ricorso proposto dal proprietario di un immobile commerciale-artigianale destinato a gommista/ricambi/deposito sito nella zona agricola del Comune di Villa Castelli, come tale classificata nel Prg, hanno evidenziato che gli interventi straordinari di ampliamento sono consentiti anche nell’ambito delle zone tipizzate nei piani regolatori generali come agricole. E’ stato poi chiarito che gli incrementi volumetrici sono possibili per tutti gli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso, e quindi anche per quelli di natura commerciale o artigianale, ancorché ricadenti in zona agricola. La sentenza del Tar ha un carattere innovativo perché fronteggia la questione con taglio sostanzialistico, eliminando alcuni limiti incompatibili con la funzione della legge stessa. Per vero, con un cambiamento al testo originario della legge, il legislatore aveva ampliato le destinazioni d’uso degli immobili che possono usufruire degli incrementi volumetrici.
Però nella interpretazione applicativa i Comuni avevano adottato criteri limitativi derivanti dalle specifiche previsioni dello strumento urbanistico locale, opponendo quindi un contrasto con la disciplina comunale, con ciò vanificando la finalità del piano casa riferita a tutte le destinazioni d’uso in essere indipendentemente dalla collocazione degli immobili nelle varie zone omogenee”.
Il Tar Puglia Lecce non ha seguito tale impostazione, evidenziando come non si possano prefigurare ostacoli all’applicazione del piano casa in ragione della zona omogenea di riferimento.
Altro principio di particolare rilevanza affermato dalla sentenza è che anche nelle ipotesi di costruzioni abusive, purché condonate, l’avvenuto recupero della legittimità urbanistica consente comunque l’accesso ai benefici volumetrici previsti dal piano casa.
Sentenza in allegato