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Dal 1° gennaio 2012 certificati solo nei rapporti tra privati

dom 01 gen, 2012

Dal 1° gennaio 2012 entra in vigore la nuova disposizione della legge n. 183 del 12 novembre 2011, che prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La nuova norma rafforza il principio che, nei rapporti con la pubblica amministrazione (Ministeri, Regioni. Province, Comuni, Scuole, Università, Prefetture, Questure, Camere di commercio, INPS, ecc.), o con i privati gestori di pubblici servizi (Enel, Poste, Ferrovie, ecc.),  la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà; la mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di nototietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

L'Ufficiale d'anagrafe continuerà a rilasciare certificati, su richiesta dell'interessato, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti fra privati, applicando l'imposta di bollo di € 14.62 sulla base della vigente normativa. L'esenzione dall'imposta di bollo si ha nel caso in cui il certificato sia destinato ad uso per il quale la normativa in essere preveda l'esenzione dall'imposta stessa.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche alle istituzioni private che lo consentano: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2 DPR 445/2000).

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 DPR 445/2000), non si paga l'imposta di bollo né diritti di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.

Normativa di riferimento

Legge n. 183 del 12 novembre 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità)" art. n. 15;

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa".

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