ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Ai sensi della legge quadro n.266 dell’11 agosto 1991 sono “organizzazioni di volontariato” tutti gli organismi liberamente costituiti che svolgono attività determinante e prevalente di volontariato. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Con determinazione dirigenziale n.101 del 31 gennaio 2014, la regione Puglia determina di istituire ai sensi per gli effetti di cui al comma 1 dell’art.2 della Legge Regionale n.11/94, presso il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, Ufficio Governance e Terzo Settore, il Registro Generale del Volontariato on line.
L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge.
Iter per l’iscrizione on line
Le iscrizioni devono essere presentate e gestite esclusivamente in forma telematica.
Il Legale rappresentante dell’organizzazione deve registrarsi alla piattaforma Puglia Sociale, dove invierà (on line) la domanda d’iscrizione.
Il soggetto interessato deve allegare alla domanda d’iscrizione,a firma del legale rappresentante, la seguente documentazione:
Il Comune, entro il 30 giorni, procede all’istruttoria e accerta il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sul volontariato in vigore e adotta provvedimento formale (Determinazione dirigenziale) di accertamento dei requisiti. Successivamente il Comune invia la copia conforme della predetta determinazione di accertamento del possesso dei requisiti, al competente Ufficio Regionale “Terzo Settore” del servizio Benessere delle Persone e Qualità Sociale, il quale, entro 90 giorni dall'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 5 della L.R. 11/94, dalla data di ricevimento della determina comunale, provvede all’iscrizione, tramite atto dirigenziale, nell’apposito Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato on line.
Ai fini della revisione periodica, di cui all’art. 3 della legge regionale n. 11/1994, le organizzazioni iscritte nel Registro, devono trasmettere annualmente all’Assessorato Regionale ai Servizi Sociali copia del bilancio consuntivo entro 30 giorni dalla data della sua approvazione e, comunque, non oltre il 30 aprile di ogni anno; e una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l’iscrizione e qualsiasi variazione della documentazione.
La mancata presentazione della documentazione richiesta, anche a seguito di formale diffida ad ottemperare a tale obbligo da parte da parte del Comune, costituisce accertamento della perdita dei requisiti, da formalizzare con l’apposito provvedimento. Tale provvedimento propone la cancellazione dell’organizzazione inadempiente dal Registro Generale, l’Ufficio Regionale, con proprio atto dirigenziale, rende esecutiva la cancellazione.
Si rammenta che, ai fini dell’attivazione delle suddette procedure, è indispensabile l’attivazione di una utenza Pec (posta elettronica certificata) dedicata al procedimento, senza la quale non è possibile comunicare
Riferimenti normativi:
Legge n. 266 del 11 agosto 1991 “Legge-quadro sul volontariato”
Legge Regionale n. 11 del 16 marzo 1994