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Parere PAI delegato al Comune in art. 10 - Chiarimenti a seguito di incontro tecnico in autorità di bacino

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lun 27 mag, 2024

Si comunica che facendo seguito alla nota prot.n. 10807/2024, acquisita agli atti al n. 19073 del 08/04/2024 e agli esiti dell’incontro tecnico che si è tenuto in data 15/05/2024 presso l’Autorità di Bacino Distrettuale 

Con Determina Dirigenziale n. 97000190-2024 del 24/05/2024 è disposto che per gli interventi per i quali sia preventivamente accertata la CONNESSIONE DIRETTA fra le due aree di cui all’art. 6 e all’art. 10 delle NTA del PAI in rapporto agli interventi a farsi, QUESTO UFFICIO POTRÀ ASSORBIRE LA COMPETENZA ATTRIBUITA DALLA L.R 19/2013 ANCHE PER LE AREE DI CUI ALL’ART. 10 DELLE NTA DEL PAI, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per gli interventi già delegati in art. 6 ossia:

  • interventi di demolizione senza ricostruzione;
  • interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
  • interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell’edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.  

SI RIBADISCE CHE IN ART. 6 E ART. 10 DELLE NTA DEL PAI SONO ESCLUSI DALLA DELEGA GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E DI NUOVA COSTRUZIONE, DI CUI ALLE LETTERE D), E) DEL DPR 380/2001, PER I QUALI SI ESPRIME L’AUTORITÀ DI BACINO.

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