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Esenzioni ed agevolazioni

ESENZIONI ED ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONI

Esenzioni dal pagamento dell’imposta

Esenzioni ai sensi del decreto legislativo 504/92 - art.7, comma 1, lettere b),c),d),e),f),h), ed i)

►  gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se  diversi  da  quelli  indicati  nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane,  dai    consorzi fra detti enti,  dalle  unita'  sanitarie  locali,  dalle    istituzioni sanitarie pubbliche autonome di  cui  all'articolo  41    della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere  di  commercio,    industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai Compiti istituzionali;

  i  fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

►  i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo   5-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

►  i fabbricati destinati  esclusivamente  all'esercizio  del  culto, purche' compatibile con le disposizioni  degli  articoli  8  e  19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

►  i  fabbricati  di  proprietà  della  Santa  Sede  indicati  negli   articoli 13, 14, 15 e 16 del  Trattato  lateranense,  sottoscritto    l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio  1929,  n.    810;

►  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle  organizzazioni   internazionali per i quali e'  prevista  l'esenzione  dall'imposta   locale  sul  reddito   dei   fabbricati   in   base   ad   accordi   internazionali resi esecutivi in Italia;

►  i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili,  sono  stati   recuperati  al   fine   di   essere   destinati   alle   attività   assistenziali  di  cui  alla  legge  5  febbraio  1992,   n   104,   limitatamente al periodo in cui  sono  adibiti  direttamente  allo   svolgimento delle attività predette;

►  gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma   1,  lettera  c),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,   approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre   1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente   allo  svolgimento  di  attività   assistenziali,   previdenziali,   sanitarie,  didattiche,   ricettive,   culturali,   ricreative   e   sportive, nonche' delle attività di cui all'articolo 16,  lettera   a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

 

Esenzioni ai sensi della Legge n. 147/2013 - art.1, comma 707

le abitazioni principali e le relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; si considerano equiparate ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;

► fabbricati rurali ad uso strumentale.

 

Esenzioni ai sensi della Legge n.102/2013 - art.2, comma 2

► A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono inoltre esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

 

Esenzioni ai sensi della Legge n.80/2014 - art. 9-bis. Imu per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero

► A partire dall’anno 2015 è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

 

Esenzioni ai sensi della Legge n.208/2015 - art. 1, comma 13

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

Terreni agricoli:

a) terreni agricoli classificati come montani o parzialmente montani secondo la circolare n.9/1993.

b) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

c) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

d) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

 

 

Agevolazioni:

Ai sensi del D.L. n. 201/2011 - art. 13, comma 3, lettera a

► è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

► è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati di interesse storico o artistico;

Ai sensi della legge 208/2015 - art. 1,   commi 53 e 54

► è ridotta al 75 % l’imposta dei fabbricati locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 determinata applicando l'aliquota di base stabilita dal comune.

Ai sensi del D.L. n. 208/2015 - art. 1, comma 10

► è ridotta al 50 % la base imponibile dei fabbricati non accatastati come A/1, A/8 o A/9 dati in comodato d’uso a figli o genitori che li utilizzano come abitazione principale, se il contratto di comodato è registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui si trova la casa data in uso ovvero, oltre a quest’ultima, possieda nello stesso comune un altro appartamento non accatastato come A/1, A/8 o A/9 adibito a propria abitazione principale;

Ai sensi del D.L. n. 145/2018 - art. 1, comma 1092

►L'agevolazione Imu per l'immobile concesso in comodato gratuito in caso di morte del comodatario si estende al coniuge di quest'ultimo, ma solo se vi è la presenza di figli minori.

 

Agevolazioni per l'agricoltura:

Ai sensi del decreto legislativo 504/1992 - art.2, comma 1, lettera b)

► le aree fabbricabili possedute (anche in quota parte) e condotte per fini agro-silvo-pastorali da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sono esenti come i terreni agricoli.

 

DETRAZIONI

► per abitazione principale e immobili ad essa equiparati  accatastati come A/1, A/8 o A/9 non oggetto di esenzione: € 200,00.

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