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IMU - responsabile dott.ssa Marisa RUGGIERO

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è l'Imposta Municipale Unica, o propria, istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.

Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, rimanendo fino al 2016 sostanzialmente invariata (Comma 703: "L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU").

In seguito con la Legge di stabilità 2016 sono state apportate diverse modifiche nell'applicazione dell'IMU.

Con la Legge di Bilancio 2020 (Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160) dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata  istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

APPROVAZIONE TARIFFE IMU ANNO 2021 (Deliberazione del Consiglio Comunale n°104 del 26.11.2020)

SINTESI DELLE NOVITÀ IMU 2022

Dichiarazione IMU anno 2021 entro il 31 dicembre 2022Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha differito al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all’anno di imposta 2021.

Il differimento non è stato previsto, invece, per gli enti non commerciali, pubblici e privati, possessori di immobili soggetti alle regole di esenzione parziale o totale ai fini Imu per l'anno d'imposta 2021. Questi enti, infatti, per rinnovare la dimostrazione della condizione di spettanza dell'esenzione totale o parziale dei beni posseduti e utilizzati, devono comunque presentare la dichiarazione Imu 2022 Enc, entro il 30 giugno secondo la modulistica del Dm 26 giugno 2014 provvisoriamente utilizzabile. Se non vi provvedono possono contare sul ravvedimento, che evita l'omissione, presentando la dichiarazione tardiva entro il 28 settembre 2022.

  • Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%
  • Esenzione IMU "Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza, anche se il Comune è a conoscenza dello stato degli immobili (Cass. 5190/2022).
  • Abitazione principale (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021). La norma dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l’agevolazione prevista per l’abitazione principale spetti per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. La dichiarazione per l’anno fiscale 2022 dovrà essere presentata entro il 30/06/2023.
  • Esenzione immobili Cat. D3 (art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3 del D.L. 104/2020). Per il 2022, così come per il Saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
  • Riduzioni rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a famigliari (Legge di Bilancio 2019, all’articolo1 del comma 1092 ) e la riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato a patto che il contratto preveda l’obbligo di registrazione per poter ottenere lo sgravio fiscale.

 
ALIQUOTE ANNO 2021, ANNO 2022 EANNO 2023

TARIFFE VIGENTI ANNO 2022 E ANNO 2023
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 4,00 per mille

Immobili posseduti da soggetti AIRE:

4,60 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario: 7,60 per mille
Immobili soggetti IRES: 7,60 per mille
Fabbricati di proprietà di imprese costruttrici: 7,60 per mille
Fabbricati categoria D: 7,60 per mille
Immobili locati: 7,60 per mille
Aliquota base per tutte le fattispecie diverse dalle precedenti: 10,60 per mille.
Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0 per mille
Fabbricati di imprese costruttrici destinate alla vendita, finché permane tale destinazione e gli immobili non siano locati: 0 per mille

 

Per l’anno 2022 le scadenze sono mercoledì 16 giugno e giovedì 16 dicembre

 

È prevista l’esenzione dell’IMU per i seguenti immobili:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione o di culto), posseduti e utilizzati:

  • dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir, di cui al Dpr n. 917/1986 (enti pubblici e privati diversi dalle società), fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile;
  • dagli enti non commerciali del terzo settore (come previsto dal comma 6 dell’art. 82 del Dlgs n. 117/2017);

 

Per il biennio 2021/2022, sono esonerati, ai fini IMU, (come previsto dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020), gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

Non è dovuta la prima rata dell’IMU 2021 relativa agli immobili:

  1. adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ESENZIONI IMU 2021 PER EMERGENZA DA COVID-19 - TABELLA RIASSUNTIVA

 

La base imponibile, ai fini IMU, è ridotta del 50% per le seguenti tipologie di fabbricati:

  1. fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del ‘Codice’ di cui al Dlgs. n. 42/2004”. Per il riconoscimento del valore storico-culturale di immobili di proprietà privata e per la conseguente riduzione del 50% della base imponibile, è necessaria l’ufficializzazione del vincolo, da parte della Soprintendenza, attraverso la notificazione del provvedimento di dichiarazione di interesse culturale, da eseguire in forma amministrativa ai sensi dell’art. 53 del Regio decreto n. 263/1913;
  2. fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Dpr n. 445/200, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

 

IMU SUI TERRENI AGRICOLI

Sono esenti i terreni ubicati nell’elenco dei Comuni, incluso il Comune di Fasano, contenuto nella circolare 9 del 1993. Sono inoltre esenti i terreni posseduti e condotti da imprenditori agricoli indipendentemente da dove siano ubicati. Sono esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Per tutte le altre tipologie di terreni l’aliquota è quella base, pari al 10,6 per mille.

 

Definizione del territorio svantaggiato del Comune di Fasano

 

AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO D’USO

È prevista una riduzione del 50% della base imponibile a fini Imu per gli immobili dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzino come abitazione principale. Sono esclusi dalla riduzione gli immobili classificati in A1, A8 e A9. Per accedere al beneficio della parziale riduzione del pagamento Imu, il contratto deve essere registrato, il comodante deve possedere un solo immobile in Italia e deve risiedere nel comune dove è localizzato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio fiscale si applica anche nel caso in cui il comodante possieda un altro immobile non di lusso nello stesso comune che venga da lui destinato ad abitazione principale.

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso l’agevolazione Imu anche al coniuge del comodatario defunto, ma soltanto qualora siano presenti figli minori.

 

IMU SOGGETTI NON RESIDENTI IN ITALIA

Per l’unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. L’agevolazione è valida per una sola unità immobiliare. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti con la Risoluzione n. 5/DF.

 

Per i pagamenti in via ordinaria o attraverso ravvedimento si rinvia alla sezione:

Come e dove si paga

 

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ALIQUOTE, REGOLAMENTO E DELIBERE - ANNO 2020

ALIQUOTE, REGOLAMENTO E DELIBERE - ANNO 2019

ALIQUOTE, REGOLAMENTO E DELIBERE - ANNO 2018

ALIQUOTE, REGOLAMENTO E DELIBERE - ANNO 2017

ALIQUOTE, REGOLAMENTO E DELIBERE - ANNO 2016

ALIQUOTE, REGOLAMENTO E DELIBERE - ANNO 2015

ALIQUOTE, REGOLAMENTO E DELIBERE - ANNO 2014

ALIQUOTE, REGOLAMENTO E DELIBERE - ANNO 2013

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