TARES
Determina Dirigenziale n. 943 del 14.05.2014
- Agevolazione alle utenze domestiche per la TARES 2013 - Richiedenti ammessi e non ammessi - Approvazione atti conseguenti
Delibera di Giunta Comunale n.65 del 17 aprile 2014
- Agevolazioni alle utenze domestiche per la TARES 2013 - Differimento termini per il pagamento
Delibera di Consiglio Comunale n.1 del 28 gennaio 2014
- Saldo TARES 2013 - Determinazioni - Convalida
Determinazione Dirigenziale n. 2466 del 16.12.2013
- Approvazione del bando per l'accesso alle agevolazioni alle utenze domestiche per l'anno 2013. E' possibile presentare apposita istanza entro il 15 gennaio 2014.
Modello di istanza agevolazione TARES saldo 2013
Delibera di C.C. n. 48 del 12.08.2013
- Approvazione tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" - anno 2013
Delibera di C.C. n. 47 del 12.08.2013
- Approvazione del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai fini della determinazione delle tariffe "TARES" per l'anno 2013
Piano PEF Fasano Def. costi comuni
Piano PEF Fasano Def. costi d'uso
Piano PEF Fasano Def. riduzioni
Piano PEF Fasano Def. costi operativi di gestione
Piano PEF Fasano Def. prospetto riassuntivo
Relazione PEF - Relazione definitiva
Delibera di C.C. n. 46 del 12.08.2013
- Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Delibera di G. C. n. 118 del 13.06.2013
- Differita al 30 giugno 2013 la scadenza della prima rata di acconto del tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES)
Delibera di C.C. n. 21 del 06.05.2013
- Approvate per l’annualità 2013, la scadenza e il numero delle rate di versamento del Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES)
Delibera di G.C. n. 68 del 18.04.2013
- Tributo comunale sui rifiuti e servizi - TARES - Definizione delle scadenze di versamento per l'anno 2013
Riferimenti normativiAi sensi del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n.214) - art. 14 “Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi” - a partire dal 1° Gennaio 2013, la Tarsu è sostituita dal Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).
Con la Legge di Stabilità, legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono state disciplinate le norme per la prima applicazione del nuovo tributo.
Con Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali” (GU n. 82 del 8-4-2013) sono state emanate norme valide esclusivamente per l’anno 2013.
Norme transitorie 2013Esclusivamente per l’anno 2013 la TARES viene applicata tenendo conto anche delle norme transitorie stabilite con Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 di cui alla seguente sintesi:
1) soppressione TARSU/TIA/ECA al 31.12.2012 - resta ferma la soppressione di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza a decorrere dal 1° gennaio 2013;
2) istituzione TARES dal 01.01.2013 - vanno adottati tutti gli atti istitutivi del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2013;
3) numero rate e scadenza stabilite con delibera - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
4) possibilità di utilizzare, per le rate in acconto, le stesse modalità di pagamento già utilizzate per TARSU e TIA ad eccezione dell’ultima rata - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
5) ultima rata - calcolata sulla base delle tariffe TARES stabilite per il 2013, dalla quale scomputare gli importi versati in acconto;
6) maggiorazione 0,30 euro/mq - unica soluzione ultima rata con modello F/24 o c/c postale dedicato versata direttamente allo Stato - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del Decreto-Legge n. 201, del 2011;
7) non viene applicata la riduzione del fondo di solidarietà - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
8) non e’ possibile aumentare la maggiorazione strandard da parte dei Comuni - i Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
9) i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Principali novitàLe principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono:
- per l’anno 2013 i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- dall’anno 2014 il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al Comune (per TARES tributo).
- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
- maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.). Per l’anno 2013 alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione standard di 0,30 euro al mq che viene versata direttamente allo Stato, unitamente all’ultima rata, con modello F/24 o C/C postale dedicato.
- maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.). Dall’anno 2014 alla tariffa determinata dal Comune si applica una maggiorazione da 0,30 a 0,40 euro al mq (euro 0,30 al mq quota fissa Stato – viene versata al Comune unitamente alla tariffa ed è recuperata dallo Stato attraverso la riduzione del fondo di solidarietà spettante al Comune – l’eventuale incremento fino ad euro 0,10 al mq quota di competenza diretta comunale).
- per l’anno 2013 possibilità di utilizzare, per le rate in acconto, le stesse modalità di pagamento già utilizzate per TARSU e TIA ad eccezione dell’ultima rata - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi.
- per l’anno 2013 i pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i seguenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza:
- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507);
- TIA1 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22);
- TIA2 (Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152);
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);
Come si calcola la TARESAi fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
La Tares, come la TIA, si compone di una parte fissa ed una variabile, oltre la maggiorazione per i servizi indivisibili dei Comuni, senza applicazione diretta dell’IVA al contribuente.
La parte fissa è determinata tenendo conto delle componenti del costo del servizio di igiene urbana (investimenti e relativi ammortamenti, spazzamento strade ecc.).
La parte variabile copre i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è rapportata alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti.
Modalità di calcolo per le utenze domestiche
- Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffa variabile;
- Maggiorazione quota Stato- maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad euro 0,30/mq;
- Maggiorazione quota Comune - maggiorazione tariffa opzionale (solo dal 2014 sulla base delle scelte comunali) fino ad un massimo di euro 0,10 /mq in aggiunta alla maggiorazione standard;
All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere:
- (5%) per Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
Modalità di calcolo per le utenze non domestiche (classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99).
-Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffa fissa unitaria della categoria di appartenenza e si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la tariffa variabile della categoria di appartenenza;
- Maggiorazione quota Stato - maggiorazione tariffa per servizi indivisibili comunali (da applicare sempre) pari ad euro 0,30/mq;
- Maggiorazione quota Comune - maggiorazione tariffa opzionale (solo dal 2014 sulla base delle scelte comunali) fino ad un massimo di euro 0,10 /mq in aggiunta alla maggiorazione standard;
All'importo del Tributo, escluse le maggiorazioni, occorre infine aggiungere:
- (5%) per Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Superficie imponibileLa tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n . 152 (TIA 2).
Presupposto dell’impostaPresupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
Si intendono per:
a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
Termini e modalità di versamentoTermini:
Con deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 18/04/2013, si è provveduto a fissare il versamento, esclusivamente per l’anno 2013 (applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2012 ai fini TIA/TARSU, oltre il tributo provinciale) in numero quattro rate scadenti mesi di:
- 1^ RATA “acconto”, scadenza 30 MAGGIO 2013
La scadenza di versamento della 1^ rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;
- 2^ RATA “acconto”, scadenza 30 LUGLIO 2013
- 3^ RATA “acconto”, scadenza SETTEMBRE 2013
- 4^ RATA “saldo/conguaglio”, scadenza DICEMBRE 2013
La rata di saldo/conguaglio viene calcolata sulla base dell’importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto.
Alla stessa scadenza della rata di saldo/conguaglio, in aggiunta all’importo complessivo del tributo, il contribuente sarà tenuto al versamento, in unica soluzione, della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato a favore dello Stato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
Modalità:
Sarà il Comune e/o gestore del tributo se diverso dal Comune, ad effettuare il calcolo dell’imposta e predisporre la documentazione necessaria per il versamento
Per l’anno 2013, con riferimento alle rate in acconto, gli stessi provvederanno ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2
Per l’anno 2013, relativamente all’ultima rata calcolata a conguaglio, scorporando gli acconti già versati, i contribuenti riceveranno la nota informativa, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della tariffa comunale TARES, oltre alle indicazioni per il versamento allo stato della maggiorazione di euro 0,30 al mq, in unica soluzione.
Dichiarazione TARESIl Regolamento Comunale, che sarà deliberato entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, disciplinerà i tempi e le modalità di presentazione delle denunce di iscrizione, variazione e cancellazione relative alle unità immobiliari assoggettate a TARES.
La prima scadenza di pagamento, quelle successive, le riduzioni ed i criteri di calcolo, saranno definiti con il medesimo Regolamento comunale.
Una volta approvato il Regolamento, ne sarà data la massima pubblicità.
Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU/TIA già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.
ReferentiPer informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Entrate del Comune di Fasano, Piazza I. Ciaia piano terra, nel seguente orario: lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle 16,00 alle 18,00;
pasquinadecarolis@comune.fasano.br.it; servizioentrate@comune.fasano.br.it; marisaruggiero@comune.fasano.br.it.